Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo i punti più importanti per quanto riguardano le procedure del REN (Reddito energetico). Siamo a disposizione per approfondimenti in merito.
Requisiti:
- Appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
- essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
- Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.
Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico” devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, eventualmente con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale.
I Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.
Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
- comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto;
- essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
- prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso all’agevolazione;
- l’impianto non deve essere entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
- sul GAUDI di Terna, gli impianti devono essere associati al GSE come Utente del Dispacciamento e al regime commerciale di Ritiro Dedicato.
- I sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica, anche se asservite all’impianto fotovoltaico, non costituiscono voce di spesa ammissibile a valere della presente misura, ma è tuttavia facoltà del Soggetto Beneficiario procedere all’acquisto e all’installazione degli stessi con spese a proprio carico.
Soggetti Realizzatori: (INSTALLATORE)
Il Soggetto Realizzatore può decidere di iscriversi al Registro Realizzatori, un servizio che il GSE rende disponibile per supportare i Soggetti Beneficiari nell’identificazione dei Soggetti Realizzatori, consentendo di ricercarli sulla Mappa dei Realizzatori in base all’area geografica in cui operano. Il Registro permetterà quindi ai Soggetti Realizzatori di essere visibili sulla Mappa dei Realizzatori che sarà presente in questa pagina. I Soggetti Realizzatori potranno iscriversi, previa registrazione all’Area Clienti del GSE in qualità di “Operatore”, utilizzando l’apposita funzionalità del portale “Reddito Energetico Nazionale – REN”, disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico”.
Il Soggetto Realizzatore, ai fini dell’operatività dell’accesso al Fondo, deve essere una impresa abilitata all’installazione e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici.
L’acquisizione dell’abilitazione riguarda il titolare dell’impresa o il Legale rappresentante o il Responsabile tecnico. Tale soggetto deve risultare in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2011; in particolare, l’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 prevede che l’abilitazione per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico- professionali indicati all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il Soggetto Realizzatore dovrà elaborare un preventivo “chiavi in mano” delle spese da sostenere per la realizzazione dell’impianto e per la fornitura degli ulteriori servizi previsti, tra cui la copertura assicurativa tramite polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto per i suoi primi 10 anni di vita, sulla base del sopralluogo effettuato e tenendo conto dei requisiti riportati al paragrafo 2.5.
Il Soggetto Realizzatore deve:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d’arte;
- non richiedere alcun corrispettivo a titolo di anticipazione;
- garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
- assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio l’impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Il contributo economico:
Il contributo viene riconosciuto direttamente dal GSE al Soggetto Realizzatore; la quota massima erogabile è calcolata mediante una quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata. Le agevolazioni previste dal Reddito Energetico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
Il processo di accesso alla misura prevede due passaggi principali:
- richiesta di accesso al beneficio: il Soggetto Beneficiario, eventualmente assistito dal Soggetto Realizzatore, effettua la richiesta di accesso al beneficio impegnandosi a realizzare un impianto che rispetta le caratteristiche riportate nel paragrafo 2.5. È possibile per il Soggetto Beneficiario effettuare la richiesta di accesso al beneficio solamente se ha già individuato un Soggetto Realizzatore che abbia effettuato un sopralluogo e fornito un preventivo;
- richiesta di erogazione del contributo in conto capitale: il Soggetto Realizzatore effettua la richiesta di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, al fine di ricevere l’accredito sul proprio conto corrente.
Il Soggetto Beneficiario potrà sempre delegare mediante apposita autorizzazione, secondo le modalità previste dall’Area Clienti del GSE, un soggetto terzo (coincidente, ad esempio, con il Soggetto Realizzatore) che potrà operare per suo conto in qualità di “utente”.
A seguito dell’invio della richiesta di accesso al beneficio, entro 60 giorni il GSE comunicherà al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l’esito dell’istanza. Qualora nel corso della valutazione la documentazione inviata dovesse risultare incompleta o non corretta, il GSE potrà inviare una richiesta di integrazione nei confronti del Soggetto Beneficiario.
Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio.
Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto per il quale è stato richiesto l’accesso al beneficio, è possibile per il Soggetto Realizzatore inviare la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale. La richiesta può essere presentata sempre tramite il portale “Reddito Energetico Nazionale – REN” presente all’interno dell’Area Clienti del GSE nei servizi “Fotovoltaico”.
Il Soggetto Beneficiario dovrà, congiuntamente con il Soggetto Realizzatore per quanto di sua competenza:
− inviare le informazioni necessarie per verificare la presenza dei requisiti di base per l’accesso al servizio e l’individuazione di un Soggetto Realizzatore;
− inserire, nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non sia già accreditato (secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2), i dati caratteristici riportati nel paragrafo 2.3;
− inserire le informazioni relative alle utenze di consumo (codice POD del punto cui verrà connesso, titolare fornitura, ubicazione, dati catastali, categoria catastale);
− inserire le informazioni relative all’impianto (potenza nominale stimata, ubicazione, dati catastali del sito d’installazione (solo se diversi da quelli dell’unità immobiliare);
− inserire il dato della “spesa totale preventivata”, come fornito dal Soggetto Realizzatore.
Al riguardo, si precisa che il GSE riconoscerà il contributo nei limiti e secondo le modalità previste dal DM REN, con ciò derivandone che non potrà essere riconosciuto un contributo a copertura dei costi sostenuti maggiore dei massimali di cui all’art. 9 del DM REN.
− inserire le informazioni di corrispondenza per l’invio di comunicazioni da parte del GSE;
− autorizzare il GSE all’erogazione del contributo in conto capitale direttamente nei confronti del Soggetto Realizzatore, come previsto dall’art. 9, comma 3, del DM REN.
− accettare tutte le clausole dello schema tipo Contratto REN.
Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il Soggetto Beneficiario dovrà:
- scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di accesso al beneficio, generata automaticamente dall’applicazione REN sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, procedere a sottoscriverla insieme al Soggetto Realizzatore per le parti di proprio interesse.
In particolare, il Soggetto Realizzatore autodichiarerà:
- di impegnarsi a realizzare un impianto conforme ai requisiti riportati nel paragrafo
- di impegnarsi a fornire i requisiti accessori descritti nel paragrafo 2.4.1;
- di aver verificato, alla data di accettazione dell’incarico i seguenti requisiti:
1) titolarità in capo al Soggetto Beneficiario di un diritto reale sul sito di installazione ai sensi dell’art. 7 comma 3, lett. a);
2) che l’impianto non sia realizzato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. 199/2021(c.d. quota d’obbligo) ;
3) realizzazione dell’intervento sull’ immobile, di residenza del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, appartenente alle categorie catastali previste dall’art. 7, comma 2 del Decreto (con ciò derivandone l’ esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.)
La fattura deve essere emessa dal Soggetto Realizzatore e riportare gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. In particolare, dovrà essere data specifica evidenza delle voci di costo al fine di separare quelle ammissibili da quelle non ammissibili (ad esempio, installazione di un sistema di accumulo).
In particolare, la fattura deve essere emessa verso il Soggetto Beneficiario e contenere i seguenti elementi:
- riportare la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto Realizzatore che emette la fattura;
- riportare il Codice Fiscale del Soggetto Beneficiario;
- riportare il codice identificativo rilasciato dall’applicazione REN e la dicitura “Fondo Nazionale per il Reddito energetico”;
- riportare la descrizione dell’intervento e dei servizi ovvero “Fornitura impianto fotovoltaico – formula “chiavi in mano”, polizza multi-rischio servizio di manutenzione decennali”
il Soggetto Beneficiario sottoscrive l’accettazione delle clausole contrattuali generali di cui allo “Schema Contratto” di cui all’Allegato 2 contenenti, tra l’altro, la rinuncia all’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata (immessa in rete)

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